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1. La superficie accessoria è data dalla superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:
spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70;
i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità.
i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80;
le autorimesse e i posti auto coperti;
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
le scale esterne a servizio delle unità immobiliari;
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.
2. Per la residenza la Sa corrisponde alla superficie non residenziale (Snr) di cui all’art. 2 del D.M. 10/5/1977 n. 801.